Bonus facciata a chi spetta il 90%?

Con la Legge di Bilancio 2020 è stata introdotta una nuova detrazione del 90% suddivisa in rate per la durata di 10 anni per chi effettua nel corso dell’anno 2020 lavori di rifacimento delle facciate delle proprie abitazioni.
Questa agevolazione viene riconosciuta a tutti coloro che possiedono un immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi. Rientrano quindi tra questi:

  • proprietari
  • nudi proprietari
  • titolari di usufrutto, uso, abitazione e superficie
  • detentori in base a contratto di locazione o comodato (a condizione che i lavori siano stati eseguiti con il consenso del proprietario)
  • familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile
  • conviventi di fatto

Sono ammessi al beneficio fiscale gli interventi rivolti al recupero ovvero al restauro della facciata esterna visibile dell’edificio, tra i quali:

  • pulitura, intonacatura e tinteggiatura esterna della facciata
  • pulitura, tinteggiatura e manutenzione di balconi, ornamenti e fregi (es: marmi e decorazioni)
  • rifacimento di ringhiere
  • interventi che interessano l’intonaco per oltre il 10% della superficie
  • impianti pluviali (grondaie)

In una nota emessa dall’agenzia delle entrate è stato espressamente indicato che gli interventi per i quali è possibile usufruire del beneficio fiscale sono quelli realizzati esclusivamente sulle strutture opache verticali della facciata, sui balconi o su ornamenti e fregi. Vanno quindi esclusi tutti gli interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio (coperture, pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno, vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli).

Per usufruire dell’agevolazione l’immobile deve essere sito in una delle 2 zone:

  • Zona A: ricomprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, incluse le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • Zona B: include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Se siete in possesso di tutti i requisiti precedenti ecco quale documentazione vi occorrerà:

  • idonea ricevuta o fattura
  • bonifici dedicati
  • abilitazioni amministrative richieste dal Comune o, qualora si tratti di interventi di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicazione della data di inizio lavori
  • certificazione ENEA (ENEA Ecobonus qualora si tratti di interventi di risparmio energetico ed ENEA Bonus Casa qualora si tratti di interventi di ristrutturazione)

Con l’approvazione del Decreto Rilancio è stata introdotta una novità per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. La nuova norma ha infatti stabilito per le spese sostenute in questo periodo per le quali è possibile beneficiare del bonus facciate la possibilità di fruire:

  • dello sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al totale, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento. Quest’ultimo potrà poi a sua volta beneficiare del credito d’imposta e potrà a sua volta cederlo ad altri soggetti;
  • della trasformazione in credito d’imposta dell’importo, con la possibilità di cessione a soggetti terzi.

Per un approfondimento maggiore vi invito a consultare la guida ufficiale dell’agenzia delle entrate

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