Bonus facciata a chi spetta il 90%?
Con la Legge di Bilancio 2020 è stata introdotta una nuova detrazione del 90% suddivisa in rate per la durata di 10 anni per chi effettua nel corso dell’anno 2020 lavori di rifacimento delle facciate delle proprie abitazioni.
Questa agevolazione viene riconosciuta a tutti coloro che possiedono un immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi. Rientrano quindi tra questi:
- proprietari
- nudi proprietari
- titolari di usufrutto, uso, abitazione e superficie
- detentori in base a contratto di locazione o comodato (a condizione che i lavori siano stati eseguiti con il consenso del proprietario)
- familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile
- conviventi di fatto
Sono ammessi al beneficio fiscale gli interventi rivolti al recupero ovvero al restauro della facciata esterna visibile dell’edificio, tra i quali:
- pulitura, intonacatura e tinteggiatura esterna della facciata
- pulitura, tinteggiatura e manutenzione di balconi, ornamenti e fregi (es: marmi e decorazioni)
- rifacimento di ringhiere
- interventi che interessano l’intonaco per oltre il 10% della superficie
- impianti pluviali (grondaie)
In una nota emessa dall’agenzia delle entrate è stato espressamente indicato che gli interventi per i quali è possibile usufruire del beneficio fiscale sono quelli realizzati esclusivamente sulle strutture opache verticali della facciata, sui balconi o su ornamenti e fregi. Vanno quindi esclusi tutti gli interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio (coperture, pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno, vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli).
Per usufruire dell’agevolazione l’immobile deve essere sito in una delle 2 zone:
- Zona A: ricomprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, incluse le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- Zona B: include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Se siete in possesso di tutti i requisiti precedenti ecco quale documentazione vi occorrerà:
- idonea ricevuta o fattura
- bonifici dedicati
- abilitazioni amministrative richieste dal Comune o, qualora si tratti di interventi di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicazione della data di inizio lavori
- certificazione ENEA (ENEA Ecobonus qualora si tratti di interventi di risparmio energetico ed ENEA Bonus Casa qualora si tratti di interventi di ristrutturazione)
Con l’approvazione del Decreto Rilancio è stata introdotta una novità per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. La nuova norma ha infatti stabilito per le spese sostenute in questo periodo per le quali è possibile beneficiare del bonus facciate la possibilità di fruire:
- dello sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al totale, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento. Quest’ultimo potrà poi a sua volta beneficiare del credito d’imposta e potrà a sua volta cederlo ad altri soggetti;
- della trasformazione in credito d’imposta dell’importo, con la possibilità di cessione a soggetti terzi.
Per un approfondimento maggiore vi invito a consultare la guida ufficiale dell’agenzia delle entrate
Guida Bonus